Gaianews

Cani: responsabilità civili e penali dei possessori in Gazzetta Ufficiale

Scritto da Redazione di Gaianews.it il 10.09.2013

Sono state pubblicati nella Gazzetta Ufficiale le norme per i proprietari dei cani, che diventano responsabili in sede civile e penale di danni causati a cose o persone dai propri animali.

cane

Ecco i punti dell’ordinanza che è stata emessa dal Ministero della Salute.

1. E’ il proprietario del cane ad avere la responsabilità del controllo, della conduzione e del benessere della bestia ed è lui a dover rispondere, in sede civile e penale, di eventuali danni causati a cose o persone.

2. Chi sceglie di tenere con sé un cane che non gli appartiene, ne diventa responsabile per tutto il periodo che quest’ultimo trascorre presso di lui.

3. Per impedire danni a cose, persone o animali, colui che ha un cane in custodia deve:

a) usare sempre un guinzaglio di una lunghezza tale da non superare il metro e mezzo, in tutte le aree aperte all’ingresso del pubblico, eccetto che in quelle esplicitamente riservate ai cani;

b) sottoporre il proprio animale all’utilizzo di una museruola, morbida o rigida, nel momento in cui sia minacciata l’incolumità di animali o persone, o nel caso in cui ne facciano richiesta le autorità preposte;

c) porre il cane sotto la custodia di persone in grado di prendersene cura adeguatamente;

d) prendere con sé un cane solo nel momento in cui si sia riusciti a procurarsi sufficienti informazioni circa le sue peculiarità etologiche e fisiche, nonché sulle norme vigenti.

e) garantire che l’animale abbia una condotta appropriata agli specifici bisogni di convivenza dettati dalle caratteristiche dell’ambiente nel quale è inserito.

4) E’ necessario che il conduttore del cane abbia sempre con sé oggetti adeguati alla raccolta delle feci del proprio cane.

5) Conformemente a quanto stabilito nel decreto ministeriale del 26 novembre 2009, i proprietari di cani sono invitati a frequentare degli itinerari di formazione, in seguito ai quali verrà loro rilasciato un attestato di partecipazione (patentino). Tali percorsi vengono predisposti dai comuni in collaborazione con i servizi di veterinaria che dipendono dalle A.S.L., i quali possono essere coadiuvati anche da associazioni veterinarie, associazioni per la protezione degli animali, ordini professionali dei medici veterinari e facoltà di veterinaria. Deve essere il Comune a scegliere il responsabile dell’itinerario formativo tra i veterinari specialisti in comportamento animale, o preparati ad hoc dal Centro di referenza nazionale in sanità pubblica veterinaria.

6) Il veterinario ha il compito di fornire informazioni sull’esistenza di questi percorsi ed è tenuto a segnalare cani che necessitano di valutazioni delle loro condotte, al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza.

7) Sono i Comuni, su input dei servizi veterinari, a indicare i proprietari dei cani che obbligatoriamente devono frequentare i percorsi di formazione. Essi hanno anche l’obbligo di sostenere le spese per la loro frequenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
  • Francesca Vita scrive:

    Far sparire canili lager no, fare strutture adeguate al centro sud che possano garantire una dignitosa accoglienza ai randagi no…vero?

  • Renzo Bonvicini scrive:

    non merita nessun commento !!!!!!!! si vede che proprio non hanno nulla da fare se non queste cazzate !!!! poveri italiani come siamo messi male……