Sono state pubblicati nella Gazzetta Ufficiale le norme per i proprietari dei cani, che diventano responsabili in sede civile e penale di danni causati a cose o persone dai propri animali.
Ecco i punti dell’ordinanza che è stata emessa dal Ministero della Salute.
1. E’ il proprietario del cane ad avere la responsabilità del controllo, della conduzione e del benessere della bestia ed è lui a dover rispondere, in sede civile e penale, di eventuali danni causati a cose o persone.
2. Chi sceglie di tenere con sé un cane che non gli appartiene, ne diventa responsabile per tutto il periodo che quest’ultimo trascorre presso di lui.
3. Per impedire danni a cose, persone o animali, colui che ha un cane in custodia deve:
a) usare sempre un guinzaglio di una lunghezza tale da non superare il metro e mezzo, in tutte le aree aperte all’ingresso del pubblico, eccetto che in quelle esplicitamente riservate ai cani;
b) sottoporre il proprio animale all’utilizzo di una museruola, morbida o rigida, nel momento in cui sia minacciata l’incolumità di animali o persone, o nel caso in cui ne facciano richiesta le autorità preposte;
c) porre il cane sotto la custodia di persone in grado di prendersene cura adeguatamente;
d) prendere con sé un cane solo nel momento in cui si sia riusciti a procurarsi sufficienti informazioni circa le sue peculiarità etologiche e fisiche, nonché sulle norme vigenti.
e) garantire che l’animale abbia una condotta appropriata agli specifici bisogni di convivenza dettati dalle caratteristiche dell’ambiente nel quale è inserito.
4) E’ necessario che il conduttore del cane abbia sempre con sé oggetti adeguati alla raccolta delle feci del proprio cane.
5) Conformemente a quanto stabilito nel decreto ministeriale del 26 novembre 2009, i proprietari di cani sono invitati a frequentare degli itinerari di formazione, in seguito ai quali verrà loro rilasciato un attestato di partecipazione (patentino). Tali percorsi vengono predisposti dai comuni in collaborazione con i servizi di veterinaria che dipendono dalle A.S.L., i quali possono essere coadiuvati anche da associazioni veterinarie, associazioni per la protezione degli animali, ordini professionali dei medici veterinari e facoltà di veterinaria. Deve essere il Comune a scegliere il responsabile dell’itinerario formativo tra i veterinari specialisti in comportamento animale, o preparati ad hoc dal Centro di referenza nazionale in sanità pubblica veterinaria.
6) Il veterinario ha il compito di fornire informazioni sull’esistenza di questi percorsi ed è tenuto a segnalare cani che necessitano di valutazioni delle loro condotte, al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza.
7) Sono i Comuni, su input dei servizi veterinari, a indicare i proprietari dei cani che obbligatoriamente devono frequentare i percorsi di formazione. Essi hanno anche l’obbligo di sostenere le spese per la loro frequenza.
Far sparire canili lager no, fare strutture adeguate al centro sud che possano garantire una dignitosa accoglienza ai randagi no…vero?
non merita nessun commento !!!!!!!! si vede che proprio non hanno nulla da fare se non queste cazzate !!!! poveri italiani come siamo messi male……