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Decine di Leggi e decreti Regionali e due Leggi Nazionali: ma gli alberi monumentali sono davvero tutelati?

Le normative fino ad ora emanate sono numerose e varie. Lo stesso non si può dire dei provvedimenti di attuazione delle stesse da parte delle Autorità Statali e Regionali competenti. Questa semplice verità, purtroppo, è spesso ignorata anche dai media

Scritto da Bruno Petriccione il 08.02.2013

Sono passati trent’anni dal primo censimento nazionale degli alberi monumentali d’Italia, completato dal Corpo Forestale dello Stato nel 1982: secondo i risultati di quell’immane lavoro, esistevano 22.000 alberi “di particolare interesse”, dei quali 2.000 “di grande interesse”, tra i quali solo 150 “di eccezionale valore”. La tutela di quest’enorme patrimonio ecologico, storico e culturale diveniva quindi possibile, essendone note e geo-referenziate le componenti fondamentali.

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Ma la loro effettiva protezione era ancora affidata alla sensibilità dei proprietari e degli operatori forestali, salvo ricorrere alla contestazione del reato di “distruzione o deturpamento di bellezze naturali”, previsto dall’art. 734 del Codice Penale per “chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità”. Poiché in moltissimi casi gli alberi monumentali si trovano in aree sottoposte a vincoli speciali (primo fra tutto quello idrogeologico), la contestazione del reato è possibile, anche se è attuata solo in casi di particolare gravità.

La nozione di “albero monumentale” è poi entrata ufficialmente in molte Leggi Regionali (L.R. Emilia Romagna n. 2/1977, L.R. Val d’Aosta n. 50/1990, L.R. Piemonte n. 50/1995, L.R. Basilicata n. 42/1998, L.R. Liguria n. 4/1999, L.R. Toscana n. 60/1998 e n. 39/2000, L.R. Veneto n. 20/2002, L.R. Lazio n. 39/2002, L.P. Trento n. 10/2004, L.R. Molise n. 48/2005, L.R. Marche n. 224/2005, L.R. Puglia n. 14/2007, L.R. Lombardia n. 16/2007, L.R. Calabria n. 47/2009), che tutelano tali beni con modalità diverse, talora con rigore scientifico ed attivando apposite strutture tecnico-scientifiche regionali, in altri casi in modo solo formale. Le sanzioni, trattandosi di normativa regionale, sono sempre e solo di natura amministrativa, mai penale.

Mentre il merito storico di aver approvato provvedimenti di tutela giuridica degli alberi monumentali spetta quindi alle Regioni, la prima iniziativa di carattere nazionale in tal senso, anche se meramente orientativa, è costituita dall’emanazione del D.Lgs. 18/05/2001 n. 227. All’ art. 6, si prevede infatti che “le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito”. Ma la definizione degli alberi monumentali come “beni di notevole interesse pubblico”, e quindi da tutelare in modo assoluto al pari dei più importanti monumenti e complessi archeologici, entra nella legislazione italiana a pieno titolo con le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22/01/2004 n. 42) apportate dal D.Lgs. 26/03/2008 n. 63.

La responsabilità di identificare i “beni” da tutelare è demandata alle Regioni ed alle Provincie Autonome, attraverso la seguente procedura:

  • compilazione degli “Elenchi degli alberi monumentali di pregio scientifico-naturalistico, storico-culturale e paesaggistico” da parte delle Commissioni provinciali istituite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome;
  • consultazione del pubblico e dei proprietari dei beni;
  • dichiarazione ufficiale di notevole interesse pubblico, per gli alberi monumentali che presentino i requisiti necessari, da parte delle Regioni;
  • in caso di inadempienza delle Regioni entro il 31/12/2009, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali provvede in via sostitutiva.

Solo pochissime Regioni hanno adempiuto ad elaborare gli elenchi previsti dalla legge entro il termine previsto, mentre in nessun caso il Ministero competente ha provveduto in via sostitutiva. Quindi, paradossalmente, la protezione degli alberi monumentali è oggi meno effettiva di quella esistente prima dell’emanazione del D.Lgs. 63/2008. Infatti, in assenza degli elenchi approvati dalle Autorità competenti, neppure l’art. 734 del Codice Penale può essere oggi invocato per sanzionare comportamenti dannosi per i beni tutelati. 

Dopo più di tre anni di inadempienza da parte di quasi tutte le Autorità competenti, il Parlamento ha ora approvato, nel dicembre scorso, il disegno di legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che è divenuto finalmente legge, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 01/02/2013. La Legge n. 10/2013, che entrerà in vigore il 16/02/2013, pur essendo di ottima qualità, presenta però parecchi problemi, tra i quali:

  • si sovrappone a quella del Codice del paesaggio, innovata appena 4 anni fa, creando due procedure parallele per il riconoscimento formale degli alberi monumentali;
  • stabilisce una lunga e complessa procedura per tale riconoscimento, delegando il censimento ai Comuni, la raccolta dei dati alle Regioni e il definitivo inserimento in un Elenco nazionale gestito dal Corpo Forestale dello Stato. Mente la procedura non prevede alcun termine per il censimento affidato ai Comuni, le Regioni sono obbligate a trasmettere i relativi elenchi al Corpo Forestale entro un anno. L’eventuale inottemperanza da parte delle Regioni comporta la diffida e l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Se già la procedura, più snella, delineata dal Codice del paesaggio è quasi completamente inattuata da più di tre anni, si può ben immaginare quanto questa nuova e più farraginosa procedura potrà esserlo.

Di fronte a tutto ciò, Regioni avanzate in campo ambientale come l’Abruzzo hanno recentemente approvato (con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 14/09/2012) un elenco ufficiale di 370 alberi monumentali, dichiarati “monumenti naturali protetti” ai sensi della Legge Regionale quadro sulle aree protette n. 38/1996, tutti censiti, documentati e georeferenziati in un volume a colori di 500 pagine appena pubblicato dalla Regione stessa (Artese, Di Fabrizio, Di Giulio & Petriccione, Cogecstre Edizioni, 2012). Peccato però che né la Legge Regionale in questione, né il recente Decreto, prevedano alcuna sanzione per chi li danneggi, non potendosi neppure applicare le sanzioni previste dal Codice del paesaggio, in quanto nel Decreto non vi si fa riferimento alcuno e l’elenco non è stato neppure approvato con la procedura da questo prevista.

La situazione attuale, quindi, appare davvero paradossale:

1. In base alle modifiche del 2008 al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ogni danneggiamento di alberi monumentali dichiarati “beni di notevole interesse pubblico” è punito penalmente, con la reclusione da 1 a 4 anni, ma non esistono i relativi elenchi;

2. La nuova Legge n. 10/2013 non prevede invece sanzioni penali, bensì solo amministrative, anche se molto elevate (da 5.000 a 100.000 Euro, quindi 10.000 Euro se il pagamento in misura ridotta avviene immediatamente), e non si sa se e quando i relativi elenchi verranno approvati.

In conclusione, seguendo ancora l’esempio dell’Abruzzo: secondo la normativa regionale, si sa quali alberi vanno protetti, ma non è prevista alcuna sanzione per chi li danneggi: secondo il Codice del paesaggio e l’ultima Legge appena approvata, le sanzioni sono molto dure, ma sarà molto difficile che si arrivi a sapere su quali alberi andranno applicate.

Tale situazione paradossale può essere superata soltanto, ovviamente, attraverso la completa applicazione di quanto previsto dalle leggi, a tutt’oggi per la maggior parte lettera morta.

Meglio sarebbe stato, nell’emanare finalmente una nuova normativa dedicata, prendere atto dei molti dati in possesso ormai da tempo delle Pubbliche Amministrazioni (censimento curato dal Corpo Forestale dello Stato, elenchi approvati dalla maggior parte delle Regioni, etc.) ed incaricare il Corpo Forestale di curarne un elenco aggiornato, da inviare all’esame delle Regioni per un tempo determinato, oltre il quale approvare definitivamente l’Elenco nazionale con Decreto Ministeriale, con tutte le relative tutele di legge.

Un deciso passo avanti culturale, infine, avrebbe potuto essere quello di porre sotto protezione tutti gli alberi di grande rilevanza per il mantenimento degli ecosistemi forestali in uno stato soddisfacente di funzionalità ecologica, passando decisamente alla tutela giuridica anche degli “alberi vetusti” ovunque essi si trovino, considerati quindi bene diffuso di rilevante interesse ambientale, del quale non è possibile la redazione di un apposito elenco. In tal modo, distinguendoli normativamente dagli alberi monumentali, non occorrerebbe alcun censimento o designazione puntuale, vigendo la tutela per ogni albero che rientri nella definizione approvata di “albero vetusto”. A questo scopo, un’apposita Commissione del Corpo Forestale dello Stato aveva elaborato nel 2007 una lista di 130 specie arboree spontanee e spontaneizzate della flora italiana, corredate ognuna da un’altezza minima da utilizzare come criterio di base per la definizione di “albero vetusto”. Purtroppo, il meritorio lavoro degli esperti del Corpo Forestale, che si sono avvalsi anche di competenze specifiche del mondo accademico, non ha però trovato la necessaria traduzione in provvedimenti legislativi.

Le normative fino ad ora emanate sono quindi numerose e varie. Lo stesso non si può dire dei provvedimenti di attuazione delle stesse da parte delle Autorità Statali e Regionali competenti. Questa semplice verità, purtroppo, è spesso ignorata anche dai media. Ad esempio, nell’articolo pubblicato dal quotidiano “la Repubblica” il giorno 20/01/2013, con richiamo in prima pagina e quindi grande evidenza, sul tema dello stato e della protezione degli alberi monumentali, sono state riportate informazioni errate, alimentando una polemica davvero mal indirizzata.
In particolare, nell’articolo è riportato che gli alberi monumentali “non sono protetti che da insufficienti norme locali”. Successivamente, in un articolo pubblicato da “la Repubblica.it” il giorno 04/02/2013, si plaude all’approvazione della nuova Legge, affermando che “da oggi” gli alberi monumentali sono protetti “come un Picasso o una chiesa rupestre”. Vi si dice anche che “i Comuni dovranno censirli”. Ebbene, a ben leggere l’articolato della nuova Legge, la protezione offerta dalla nuova Legge sarà solo di natura amministrativa (quindi ben diversa dalla tutela penale offerta a un Picasso); inoltre, non è previsto alcun termine per il censimento da parte dei Comuni, ma solo quello per l’emanazione di un Decreto Ministeriale che stabilisca i criteri per tale censimento (sei mesi). Vedremo.

Bruno Petriccione,
biologo, dottore di ricerca in ecologia
b.petriccione@gmail.com

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  • Edvige Cambiaghi scrive:

    Gentile Dr. Petriccione, ho letto con molto interesse quanto Lei riporta circa la mancata tutela di tutti gli alberi vetusti. Le chiedo in particolare se può indicarmi quali siano i criteri per cui un albero possa essere dichiarato monumentale in Milano e Lombardia. Abito in Largo Rio de Janeiro a Milano e due grandi Cedri del Libano più altri 40 fra tigli e platani sono minacciati da scavi per costruzione di box privati sotterranei. Grazie. Con cordialità. Eddi Cambiaghi